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lunedì 23 marzo 2020

#STEP02- storia del termine


La definizione di patrimonio culturale è piuttosto recente ed è il punto di approdo terminologico, sebbene non del tutto esauriente, di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo. La legge n. 1089 del 1939 definiva i beni di interesse pubblico “le cose d’antichità e d’arte”. Dal gennaio 2000 è in vigore il “Testo unico dei beni culturali e naturali” che all’art.2 stabilisce che sono beni culturali:

1. le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico;
2. le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.
 I concetti di bene culturale e ambientale sono strettamente connessi con quelli di tutela e salvaguardia: la già citata, n. 1089, riguarda la tutela delle “cose di interesse artistico e storico”; la n.1497, sempre del 1939, riguarda la tutela delle “bellezze panoramiche e naturali”.
Entrambe contengono elenchi di manufatti e ambienti da tutelare; entrambe sono elaborazioni di leggi precedenti, rispettivamente: la Legge Rosada del 1909, n. 364 e la Legge n.778 del 1922, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico e del paesaggio. Tutte queste leggi rispecchiano ovviamente la cultura che le generò: il Legislatore pensava a ciò che poi si sarebbero chiamati Beni Culturali come ad un insieme di “cose” esteticamente belle, sia artistiche che paesaggistiche, da tutelare con vincoli idonei a preservarle dall’incuria umana e dai guasti del tempo.
La Costituzione ricalca questa concezione; l’art. 9, infatti, recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione”.
Ma la cultura italiana nel dopoguerra aveva elaborato nuove idee in materia e queste spinsero il Legislatore ad intervenire a più riprese, mediante Commissioni e proposte di legge per modificare la filosofia di fondo delle due Leggi del 1939. Tra queste la Commissione Franceschini attiva dal 1964 al 1966 e che per prima, adottò in Italia la dizione “Bene Culturale” dando al termine il significato: “Tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà”.
Molto importante per la Scienza e l'ingegneria è stato l'ingresso di un ''soggetto'' prima quasi ignorato: i BENI CULTURALI SCIENTIFICI, su sollecitazione del Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università che ha richiesto la tutela degli strumenti scientifici fisici, astronomici ecc
Fonti:

http://guide.supereva.it/beni_culturali/interventi/2004/08/172555.shtml

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