La definizione di patrimonio culturale è piuttosto recente
ed è il punto di approdo terminologico, sebbene non del tutto esauriente, di un
lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo. La legge n. 1089
del 1939 definiva i beni di interesse pubblico “le cose d’antichità e d’arte”.
Dal gennaio 2000 è in vigore il “Testo unico dei beni culturali e naturali” che
all’art.2 stabilisce che sono beni culturali:
1. le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico;
2. le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in
genere, rivestono un interesse particolarmente importante.
I concetti di bene
culturale e ambientale sono strettamente connessi con quelli di tutela e
salvaguardia: la già citata, n. 1089, riguarda la tutela delle “cose di
interesse artistico e storico”; la n.1497, sempre del 1939, riguarda la tutela
delle “bellezze panoramiche e naturali”.
Entrambe contengono elenchi di manufatti e ambienti da
tutelare; entrambe sono elaborazioni di leggi precedenti, rispettivamente: la
Legge Rosada del 1909, n. 364 e la Legge n.778 del 1922, sulla tutela delle
cose di interesse storico-artistico e del paesaggio. Tutte queste leggi
rispecchiano ovviamente la cultura che le generò: il Legislatore pensava a ciò
che poi si sarebbero chiamati Beni Culturali come ad un insieme di “cose”
esteticamente belle, sia artistiche che paesaggistiche, da tutelare con vincoli
idonei a preservarle dall’incuria umana e dai guasti del tempo.
La Costituzione ricalca questa concezione; l’art. 9,
infatti, recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico
della nazione”.
Ma la cultura italiana nel dopoguerra aveva elaborato nuove
idee in materia e queste spinsero il Legislatore ad intervenire a più riprese,
mediante Commissioni e proposte di legge per modificare la filosofia di fondo
delle due Leggi del 1939. Tra queste la Commissione Franceschini attiva dal
1964 al 1966 e che per prima, adottò in Italia la dizione “Bene Culturale”
dando al termine il significato: “Tutto ciò che costituisce testimonianza
materiale avente valore di civiltà”.
Molto importante per la Scienza e l'ingegneria è stato
l'ingresso di un ''soggetto'' prima quasi ignorato: i BENI CULTURALI
SCIENTIFICI, su sollecitazione del Ministero della Ricerca Scientifica e
dell’Università che ha richiesto la tutela degli strumenti scientifici fisici,
astronomici ecc
Fonti:
http://guide.supereva.it/beni_culturali/interventi/2004/08/172555.shtml
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